La Corte d’Appello di Torino conferma: niente conversione del termine prescrizionale in caso di cartella di pagamento non impugnata.

Con ordinanza del 29.05.2018 n. 1363/2018 la Corte d'Appello di Torino ha confermato quanto era già statuito dalle Sezioni Unite nella storica sentenza n. 23397/2016: la mancata impugnazione della cartella esattoriale non determina la conversione del termine prescrizionale breve in quello più lungo decennale ex art. 2953 c.c.
Agenzia delle Entrate Riscossione infatti, aveva proposto appello avverso la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Novara Sezione Lavoro che aveva dichiarato la prescrizione di alcuni crediti previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995. L'appellante infatti sosteneva che, ai sensi degli artt. 19 comma 4 e 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999, una volta consegnato il ruolo all'Agente della Riscossione ed una volta divenuta definitiva la cartella di pagamento non dovesse più applicarsi il termine prescrizionale per il singolo credito, bensì quello più lungo decennale concesso all'Agente della Riscossione per riattivare la pretesa creditoria nel caso di precedente sospensione della procedura esecutiva per assenza di beni e/o redditi utilmente pignorabili. Nella fattispecie la normativa sancisce che il termine a disposizione dell'Ente riscossore fosse di 10 Anni
La Corte ha respinto la tesi dell'appellante Agenzia delle Entrate rifacendosi al principio di diritto statuito dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e secondo il quale: la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, pur determinando la decadenza dell'impossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica infatti solo nell'ipotesi nella quale intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo come, ad esempio, una sentenza di rigetto e conferma del credito della Commissione Tributaria.
In altre parole non vi è novazione del credito dal momento della consegna del ruolo al concessionario, pertanto deve applicarsi la prescrizione breve della specifica tipologia di credito.
La menzionata ordinanza, infine ribadisce che il richiamato D.Lgs. 112/1999 contiene disposizioni principalmente riferite alla riscossione dei tributi e che il comma 6 dell'art. 20 è diretto a regolamentare i rapporti tra Ente Impositore ed Agente della Riscossione, in linea con il riordino della disciplina a seguito dell'eliminazione dell' "obbligo del riscosso come non riscosso", e non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed ente impositore.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. condannando Agenzia delle Entrate - Riscossione alla refusione delle spese del giudizio in favore del convenuto appellato.