Prescrizione contributi INPS: nulla è dovuto anche se la prescrizione maturata prima dell’atto non impugnato viene fatta valere con l’atto successivamente impugnato

Rivoluzionaria sentenza resa ieri dal Tribunale del Lavoro di Vercelli la quale ha stabilito un importante principio di diritto: se la prescrizione del contributo previdenziale matura prima di un atto notificato al contribuente, non impugnato nei termini, ma viene fatta valere con l'impugnazione del successivo atto, il giudice deve accertarne il decorso e, di conseguenza dichiararla. È questo quanto statuito con la sentenza n. 10/2019 pubb. 14.02.2019 dal Tribunale del Lavoro di Vercelli in persona del G.L. Dott.ssa Baici.
Sino ad ora le rare pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità erano state di diverso avviso: si affermava infatti che qualora la prescrizione del contributo previdenziale fosse maturata prima della notifica della cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge, era preclusa la possibilità del contribuente di far valere l'intervenuta prescrizione con l'impugnazione dell'atto notificato successivamente.
Il contribuente si era rivolto allo sportello di Federconsumatori Vercelli con un atto impositivo notificato, consistente in un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto, tra le altre, cartelle afferenti il mancato pagamento di contributi IVS coltivatori diretti, affidandone l'impugnazione al legale fiduciario dello sportello.
INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione si erano costituite nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e provando la notifica di atti intermedi i quali tuttavia non interrompevano la prescrizione, poiché intervenuti tra loro a periodi di distanza superiori al termine prescrizionale di 5 anni sancito dalla L. 335/1995.
Il Tribunale ha parimenti condannato l'Ente Riscossore alla refusione delle spese legali in favore del contribuente.