Regolarizzazione migranti in tempo di COVID:

10.06.2020

Con il decreto Rilancio approvato dal governo italiano il 13 maggio 2020, sono disciplinate una serie di misure per regolarizzare una parte di lavoratori irregolari che vivono in Italia.
Detta riforma è riservata solo ad alcune categorie di lavoratori e prevede che si possa estendere tale meccanismo agli stranieri ma quei lavoratori italiani, che di fatto non sono assunti con un contratto regolare.
La domanda per beneficiare della sanatoria in esame può essere presentata dai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero dai datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
I destinatari di tale regolarizzazione sono solo quei lavoratori con un rapporto di lavoro già preesistente e/o cui il datore di lavoro sia disponibile all'assunzione o alla conferma. Diversamente dalle precedenti riforme, non è previsto in nessun caso il rilascio di un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.
In particolare, detta procedura si applica ai cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero che hanno soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68, e che, in ogni caso, non abbiano lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
La norma, quindi, anche qualora non si proceda alla regolarizzazione del lavoratore straniero, prevede che i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di richiedere "un permesso di soggiorno temporaneo" della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza e valido solo nel territorio nazionale.
Inoltre, nella istanza deve indicarsi la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale. Solo alcune categorie di lavoratori posso presentare la domanda di regolarizzazione:
-agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In caso di regolarizzazione del cd. "lavoro nero" da parte di cittadini italiani o di uno Stato membro UE, si dovrà rivolgersi all'INPS, invece, nel caso del dipendente extracomunitario, ci si dovrà rivolgere allo sportello immigrazione del ministero dell'Interno. Infine, lo straniero che intenda richiedere autonomamente il permesso temporaneo di soggiorno, infine, dovrà rivolgersi direttamente alla Questura.
La commissione di reati da parte del datore di lavoro, accertati con sentenza di condanna o di patteggiamento non definitiva, legati all'immigrazione, allo sfruttamento della prostituzione anche minorile e all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro irregolare, costituisce causa di inammissibilità e di rigetto dell'istanza, escludendo la possibilità di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Invece, la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo sportello unico dell'immigrazione ovvero in caso di mancata assunzione dello straniero costituisce causa di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
D'altro canto, anche la presenza di precedenti penali in capo al lavoratore esclude la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi della comma 10 la regolarizzazione del rapporto di lavoro è esclusa, tra le altre cause, ai cittadini stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
Sono escluse, invece, le ipotesi in cui, sino alla data del 15 luglio 2020, nei confronti del datore di lavoro ovvero del lavoratore il processo penale di primo grado sia ancora in corso.
Ai fini di una verifica della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, rileva la condanna anche non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p.
In tale categoria di reati sono compresi i delitti non colposi, consumati o tentati, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero i delitti colposi per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e i delitti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale ex art. 582 c.p., violazione di domicilio nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 624 c.p., furto, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, infine, il delitto di ex art. 495 ter c.p. ossia fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.
Invece, il comma 11 sancisce la sospensione di procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro se il citato processo riguarda l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Tuttavia, non si sospendono i provvedimenti per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La suddetta sospensione del giudizio opera in automatico con l'entrata in vigore della norma con la conseguente sospensione del decorso della prescrizione. Essa si estende alla durata del procedimento di regolarizzazione ovvero sino al 15 luglio 2020, termine ultimo per la presentazione dell'istanza oppure in caso di rigetto o di archiviazione della stessa. I citati procedimenti penali e amministrativi si concludono con pronuncia di estinzione del reato o degli illeciti amministrativi in caso di sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15.

Dott.ssa Elisa Gastino
Associate Junior Studio Legale Franco

Articolo a cura della Dott.ssa Elisa Gastino 

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